Banda minima garantita: cos’è e perché è importante per i consumatori

La banda minima garantita è un dato molto importante per i consumatori che attivano una tariffa internet perché è il valore che l’operatore è tenuto a comunicare rispetto all’efficienza del servizio reso. Pertanto chi non fosse soddisfatto della velocità di connessione e volesse verificarne l’efficienza rispetto a quanto previsto dal contratto potrà fare lo speed test online ed eventualmente recedere dal contratto. Ti spieghiamo in dettaglio tutto quello che devi sapere sulla banda minima garantita per verificare la qualità della tua connessione.

Indice:

Velocità nominale ed effettiva

La banda minima garantita non deve essere confusa con la cosiddetta velocità nominale che è il valore proposto nelle offerte commerciali ADSL e Fibra con cui viene promessa una certa rapidità di connessione.

Non si tratta di una menzogna quanto piuttosto di un valore generale che l’operatore offre ai suoi clienti ma che, per via di zona, caratteristiche morfologiche, copertura e qualità dei dispositivi connessi può subire delle variazioni.

La delibera di AGCOM

In ogni contratto di attivazione di un’offerta internet è sempre indicato il valore della banda minima garantita. Essa non è altro che la velocità minima del servizio al di sotto della quale il cliente ha diritto al recesso per via del disservizio reso dall’operatore. Tale diritto è sancito dalla delibera 244/08/CSP all’articolo 7 comma 4 di AGCOM secondo cui il consumatore ha diritto a conoscere la velocità minima del servizio ADSL valutabile senza l’utilizzo di altri servizi voce o TV.

Lo stesso vale per tutti i servizi di connessione ad Internet in base alla scelta commerciale del cliente e alla zona in cui si trova. Tale delibera nasce proprio dall’esigenza di tutelare i consumatori dinanzi alle molteplici offerte di servizi internet presenti sul mercato.

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Fai lo speed test per verificare la velocità

Per conoscere l’effettiva velocità di connessione basta seguire procedura semplicissima che consiste nell’eseguire lo speed test sopra citato. La velocità di navigazione dipende sempre da una serie di fattori tecnici variabili che riguardano la rete dell’operatore, la congestione del traffico dati, il server a cui è collegato il cliente e anche alle caratteristiche del dispositivo utilizzato dal cliente.

Tuttavia gli operatori, secondo AGCOM, devono garantire servizi minimi ad efficienza dichiarata sul contratto. Il valore della velocità di connessione, in particolare, è espresso in kilobit al secondo e misura download e upload. Tali dati devono essere forniti in modo trasparente al cliente e comunicati contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

I diritti del consumatore

Se poi il test darà risultati di velocità in upload e download inferiori a quanto riportato sul contratto il cliente potrà contattare il servizio clienti e recedere. Prima di farlo suggeriamo di verificare quali sono le modalità di comunicazione di tale volontà e di valutare a quale altro operatore rivolgersi.

La scelta di un’offerta Internet, infatti, dovrebbe essere sempre compiuta considerando la zona di copertura, il tipo di tecnologia e i valori di velocità nominale e velocità minima garantita previsto dal contratto. Ad ogni modo la chiusura del contratto per prestazioni al di sotto della banda minima garantita non comporta costi di penale per il cliente a patto che tale motivazione sia giustificata dai risultati del test.