Normativa Disinfestazione e Derattizzazione

Normativa Disinfestazione e Derattizzazione
Normativa Disinfestazione e Derattizzazione

Leggi e Normative per la Derattizzazione e la Disinfestazione

L’attività di derattizzazione e disinfestazione è regolamentata dalla normativa entrata in vigore con la legge n 82 del 23 maggio 1924. La finalità più importante è preservare la salute di cittadini e lavoratori in quanto la derattizzazione e la disinfestazione comportano l’uso di agenti chimici potenzialmente pericolosi per l’uomo e l’ambiente.

A partire dal 2 febbraio 2007 viene introdotta una successiva normativa, il Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3, che limita l’abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico-professionali ritenuti idonei a minimizzare l’impatto inquinante dell’attività.

Un ulteriore obiettivo della legge è quello di aumentare il grado di moralità e di attendibilità degli operatori del settore, escludendone l’accesso ai soggetti che non possiedono determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
Infatti, sono esclusi da tale attività tutti i soggetti su cui pendano condanne penali, che abbiano alle spalle procedure fallimentari o che siano soggette a misure di sicurezza o di prevenzione.

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Tecnico Disinfestatore durante un intervento.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, la normativa disinfestazione e derattizzazione prevede che gli addetti alle attività di Pest Control abbiano i seguenti requisiti: iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli operatori, compreso il titolare, i familiari e i soci, assenza di protesti cambiari e dichiarazione di rapporti con i sistemi bancari o dichiarazione di titolarità di almeno un conto corrente.

Per quanto concerne i requisiti tecnico-professionali è necessario che la gestione tecnica dell’impresa sia affidata a una persona che abbia determinati requisiti in materia. I requisiti tecnico-professionali possono essere acquisiti anche mediante un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore, oppure tramite formazione professionale (Attestato di qualifica, diploma di scuola secondaria o laurea in materia tecnica utile ai fini dell’attività).

Dopo due anni di attività, le aziende regolarmente iscritte al Registro delle imprese possono essere ammesse a prendere parte, secondo la normativa
comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi.

Vedi anche  NCC, la vera alternativa al servizio pubblico