Le detrazioni fiscali previste per l’efficientamento energetico degli immobili

efficienza energetica

Le detrazioni fiscali previste per l’efficientamento energetico degli immobili sono pari al 65% degli importi spesi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, in virtù di quello che è noto come Ecobonus. Gli interventi di efficientamento relativi a tutte le unità immobiliari che costituiscono il singolo condominio o alle parti comuni degli edifici condominiali sono stati prorogati fino alla fine del 2021. Per ognuna delle unità immobiliari la soglia massima delle spese che possano essere detratte è pari a 4mila euro, tenendo presente che in alcuni casi l’incentivo può arrivare anche al 75% delle spese complessive. In ogni caso, è richiesta la presenza dell’Ape, l’attestato di prestazione energetica, che deve essere redatto da un professionista abilitato.

Per ottenere informazioni complete sulle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico è possibile fare riferimento ai comunicati dell’Enea; vale la pena di ricordare, comunque, che l’agevolazione è concessa anche per gli edifici che sono adibiti a edilizia residenziale pubblica e per quelli di proprietà di istituti autonomi per le case popolari. I soggetti beneficiari per questo tipo di lavori hanno anche la possibilità di cedere il credito ai fornitori che si sono occupati degli interventi, in funzione della spesa che hanno sostenuto, o ad altri soggetti privati. Il credito, tuttavia, non può essere ceduto alle banche e agli intermediari finanziari.

La cessione del credito

La Legge di Stabilità 2016 è stata la prima a prevedere la possibilità di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori: una possibilità concessa unicamente ai contribuenti che sono ritenuti incapienti, dal momento che fanno parte della cosiddetta no tax area, e che può essere applicata solo per i lavori relativi a parti comuni degli edifici. Tale opportunità rappresenta una alternativa rispetto alla detrazione, e dopo essere stata contemplata per il 2016 è stata prorogata anche per tutto quest’anno, con la Legge di Stabilità 2017 che, per altro, ha anche esteso la platea dei potenziali beneficiari e la casistica in cui si può richiedere la cessione del credito.

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Entrando più nel dettaglio, la cessione del credito è a disposizione di tutti i contribuenti, e quindi non più solo degli incapienti, per le spese che sono state sostenute nell’anno in corso e che riguardano la riqualificazione energetica degli edifici condominiali che interessino in una misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda l’involucro dell’edificio (la circostanza che permette di ottenere incentivi pari al 70 o al 75%). La cessione può essere esercitata a favore di qualsiasi soggetto privato: anche in questo caso, pertanto, vengono esclusi gli intermediari finanziari e gli istituti di credito.

Il beneficio è ammesso per tutte le persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni, per le associazioni tra professionisti, per i contribuenti che conseguono un reddito di impresa e per gli enti privati che non esercitano alcuna attività commerciale, a condizione che debbano pagare l’Ires (lo stesso vale anche per gli enti pubblici: ecco perché i Comuni non sono inclusi). Infine, rientrano tra i potenziali beneficiari anche coloro che sono titolari di un diritto reale sull’immobile, gli inquilini e i condomini.